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Passaporto con visto: alcuni utili chiarimenti

lentepubblica.it • 29 Giugno 2021

passaporto-con-vistoEcco alcuni chiarimenti utili in merito al passaporto con il visto d’ingresso, da esibire nei paesi che ne fanno richiesta.


Nonostante la pandemia da Covid sia ancora in corso si riprende a viaggiare: tuttavia alcuni paesi necessitano di un visto, che va a braccetto con il passaporto e deve essere appositamente esibito per accedere in alcune nazioni.

Scopriamo più nel dettaglio a cosa ci stiamo riferendo.

Passaporto con visto: di cosa si tratta?

Il visto, che consta di un’apposita “vignetta” (o “sticker”) applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio delle Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.

Ovviamente se sul proprio passaporto non c’è quel visto predefinito per il paese specifico che si va a visitare non è concesso l’ingresso in quello specifico paese.

A questo link trovate una guida su come fare il passaporto online.

Fuori dall’Europa gli italiani (e viceversa gli stranieri di alcune nazioni per l’Europa) possono viaggiare per motivi turistici in numerosi Paesi con il solo passaporto, senza bisogno del visto. Ma in alcuni paesi purtroppo questo serve.

Sono previsti visti di viaggio specifici per gli stranieri che devono entrare in area Schengen (cittadini Extra UE) e per i cittadini europei che devono viaggiare, di contro, nei paesi oltre Europa.

Visto per paesi Schengen concorso-conoscere-trattati-europa

Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen, e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.

Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN) e consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.

Condizioni per il rilascio dei visti

Il paese dell’UE competente per l’esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato competente è lo Stato del primo ingresso nell’area Schengen.

Domande

  • Le domande possono essere presentate dal richiedente, da intermediari commerciali accreditati o da un’associazione o da un’istituzione educativa, sportiva, culturale o professionale per conto dei suoi membri.
  • Le domande devono solitamente essere presentate entro sei mesi e quindici giorni dalla visita prevista (nove mesi per i marittimi).

Un visto uniforme (valido per tutta l’area Schengen) può essere rilasciato per molteplici ingressi con un periodo di validità non superiore a 5 anni.

I visti con validità territoriale limitata (limitato a particolari Stati membri) sono rilasciati eccezionalmente nei casi in cui il richiedente non soddisfa le condizioni di ingresso, per motivi umanitari, motivi di interesse nazionale o per obblighi internazionali così come in situazioni in cui altri paesi Schengen consultati si oppongono al rilascio del visto.

Ricevibilità

Dopo aver verificato se la domanda è ricevibile (cioè se è stata presentata seguendo le regole), l’autorità competente deve:

  • inserire i dati nel sistema di informazione sui visti (VIS) ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2008;
  • condurre un ulteriore esame della domanda per verificare che il richiedente
    • soddisfi le condizioni d’ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen
    • presenti un rischio di immigrazione illegale o una minaccia alla sicurezza del Paese, e
    • intenda lasciare il territorio prima della scadenza del visto.

Se la domanda è irricevibile, l’autorità:

  • restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati;
  • distrugge i dati biometrici raccolti;
  • rimborsa i diritti per i visti, e
  • non esamina la domanda.

Visto negato

Il visto è rifiutato quando il richiedente:

  • presenta un documento di viaggio falso;
  • fornisce una giustificazione inadeguata per il soggiorno previsto;
  • fornisce giustificativi insufficienti sui mezzi di sussistenza per il soggiorno o per il ritorno nel paese di origine;
  • è stato oggetto di una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1860 ai fini della non ammissione;
  • è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interne degli Stati membri;
  • presenta un’assicurazione sanitaria di viaggio insufficiente.

personale-scolastico-estero-decreto-requisiti-culturali-professionaliStati Extra UE che richiedono visto

Qui di seguito, in estrema sintesi, riepiloghiamo, le regole di alcuni Stati per l’ingresso nei loro paesi tramite visto.

Regno Unito

I cittadini italiani e comunitari non hanno bisogno di un visto per recarsi nel Regno Unito per turismo.

Dopo la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i cittadini italiani e europei possono comunque viaggiare in Inghilterra senza richiedere un visto turistico prima della partenza.

Tuttavia la Gran Bretagna ha mantenuto i controlli alle frontiere e richiede che siano in possesso di un visto inglese sia i cittadini di alcuni Paesi extra-comunitari che risiedono legalmente in un Paese dell’area Schengen, sia i cittadini di alcuni Paesi extra-comunitari in possesso di un visto Schengen per turismo.

Stati Uniti

Un cittadino di un paese straniero che desidera recarsi negli Stati Uniti deve generalmente ottenere un visto. Il visto viene inserito nel passaporto del viaggiatore o in altro idoneo documento di viaggio. In alcuni casi, è possibile viaggiare senza visto, qualora si soddisfino determinati requisiti.

I visti si dividono in due categorie principali: quelli destinati ad un soggiorno temporaneo negli Stati Uniti (i visti “non-immigranti”) e quelli richiesti invece da coloro che intendono trasferirsi permanentemente negli Stati Uniti (visti “immigranti”).

Maggiori informazioni a questo link.

Australia

A differenza di altri paesi, per accedere in Australia, come turista, studente o lavoratore è obbligatorio richiedere un visto prima di partire. Ci sono numerose tipologie di visto, che possono variare a seconda di diversi fattori.

Se possedete un passaporto rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera o Città del Vaticano potete richiedere gratuitamente online un visto turistico per trascorrere una vacanza in Australia.

Il Ministero per gli Affari Interni (Department of Home Affairs ) dispone di un sito web con informazioni relative a visti per l’Australia e cittadinanza australiana. Le informazioni sono disponibili in lingua inglese.

Questo sito contiene informazioni complete su tutti i tipi di visto, sui requisiti necessari per ottenerli, su moduli, tasse e procedure di richiesta. Per la maggior parte dei tipi di visto sono disponibili gli elenchi della documentazione necessaria e guide dettagliate che vi aiuteranno a presentare la domanda.

Fare riferimento a: www.homeaffairs.gov.au

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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